Il primo Testo Unico delle leggi telefoniche n. 196 del 3 maggio 1903 porta a 25 anni la durata delle concessioni e a 12 anni il periodo minimo oltre il quale lo Stato può riscattare gli impianti privati, a favore di una maggiore certezza per l’impresa privata. Allo stesso tempo è confermato il sistema di gestione misto pubblico-privato del servizio telefonico.